(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 20 del 16 maggio 2001)
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
    Premesso  che,  in  attuazione  delle  disposizioni contenute nei
commi  47, 48, 50, 51 e 52 della legge regionale 22 febbraio 2000, n.
2,  e'  stato  approvato,  con  decreto  del  presidente della giunta
regionale  12 maggio  2000,  n. 0157/Pres., registrato alla Corte dei
conti  in data 15 giugno 2000, Registro 1, foglio 218 il "regolamento
per  l'esecuzione  delle  spese  dirette  per  le  esigenze operative
dell'ufficio di gabinetto della presidenza della giunta regionale";
    Vista   la  legge  regionale  26 febbraio  2001,  n.  4,  recante
"disposizioni  per  la formazione del bilancio pluriennale ed annuale
della Regione (legge finanziaria 2001)";
    Visto,  in particolare, l'art. 8, comma 52, della legge regionale
n.  4/2001,  il  quale dispone che "per le proprie esigenze operative
correnti le direzioni regionali e i servizi autonomi sono autorizzati
a  sostenere  spese  per  l'acquisto  di  materiali  ed  attrezzature
d'ufficio,   ivi  comprese  quelle  informatiche,  libri,  riviste  e
pubblicazioni, anche su supporto informatico, ivi compreso l'acceso a
pagamento   a   banche   dati   on-line,   e  inoltre  spese  per  la
partecipazione del personale con qualifica non inferiore a segretario
a specifici corsi di aggiornamento professionale";
    Considerato  che  l'art.  8,  comma  54, della legge regionale n.
4/2001, ha abrogato i commi 47 e 48 dell'art. 8 della legge regionale
n. 2/2000;
    Vista la circolare n. 5/2001, con la quale la Ragioneria generale
forniva  indicazioni  in  ordine  all'ambito  di applicazione ed alla
corretta interpretazione della normativa regionale sopra indicata;
    Vista  la D.G.R. n. 631 del 9 marzo 2001, attualmente in corso di
registrazione  alla  Corte  dei  conti, concernente "articolo 6 della
legge  regionale  27 marzo  1996,  n.  18.  Direttive generali per la
gestione  delle  spese  dell'ufficio  di  gabinetto per l'acquisto di
attrezzature,  libri,  ecc., nonche' per la partecipazione a corsi di
cui  all'art. 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n.
4";
    Considerata, pertanto, la necessita' di apportare delle modifiche
al predetto regolamento in attuazione delle nuove disposizioni;
    Visti  il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante "Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale  dello  Stato"  ed  il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827,
"regolamento  per  l'amministrazione del patrimonio e la contabilita'
generale  dello  Stato", e., in particolare, gli articoli 41 e 92 del
regolamento;
    Vista  la  legge  regionale  16 aprile  1999,  n.  7 e successive
modificazioni ed integrazioni;
    Sentito  il  comitato dipartimentale per gli affari istituzionali
che  nella  seduta  del  9 marzo  2001, ha espresso parere favorevole
sulle modifiche predisposte dall'ufficio di gabinetto;
    Visto l'art. 42 dello statuto regionale;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale  n. 632 del
9 marzo 2001;
                              Decreta:
    Sono   approvate   le  seguenti  "modifiche  al  regolamento  per
l'esecuzione   delle   spese   dirette   per  le  esigenze  operative
dell'ufficio  di  gabinetto  della presidenza della giunta regionale"
approvato con decreto del presidente della giunta regionale 12 maggio
2000, n. 0157/Pres.:
                               Art. 1.
    Modifiche all'art. 1 del decreto del presidente della giunta
               regionale 12 maggio 2000, n. 0157/Pres.
    1  .  Il  comma  1  dell'art.  1 del decreto del presidente della
giunta  regionale  12 maggio  2000,  n. 0157/Pres., e' sostituito dal
seguente:
      "le  spese  dirette che l'ufficio di gabinetto della presidenza
della  Regione  sostiene  ai  sensi  dell'art. 8 commi 51 e 52, della
legge  regionale 22 febbraio 2000, n. 2 e dell'art. 8, commi 52 e 53,
della  legge  regionale  26 febbraio  2001, n. 4, sono regolate dalle
disposizioni seguenti.".
    2. Al comma 2, lettera a), dell'art. 1 deI decreto del presidente
della  giunta  regionale  12 maggio  2000, n. 0157/Pres. le parole "e
locazione finanziaria" sono soppresse.
    3.  Al comma 2, lettera a), punto 1), dell'art. 1 del decreto del
presidente  della  giunta regionale 12 maggio 2000, n. 0157/Pres., le
parole   "piante   ornamentali  e  addobbi",  sono  sostituite  dalle
seguenti: "ornamenti, anche".
    4.  Al comma 2, lettera a), punto 4), dell'art. 1 del decreto del
presidente della giunta regionale 12 maggio 2000, n. 0157/Pres., dopo
la parola: "riviste", e' inserita la seguente: "giornali".