(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 20 del 16 maggio 2001) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Premesso che, in attuazione delle disposizioni contenute nei commi 47, 48, 50, 51 e 52 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, e' stato approvato, con decreto del presidente della giunta regionale 12 maggio 2000, n. 0157/Pres., registrato alla Corte dei conti in data 15 giugno 2000, Registro 1, foglio 218 il "regolamento per l'esecuzione delle spese dirette per le esigenze operative dell'ufficio di gabinetto della presidenza della giunta regionale"; Vista la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, recante "disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2001)"; Visto, in particolare, l'art. 8, comma 52, della legge regionale n. 4/2001, il quale dispone che "per le proprie esigenze operative correnti le direzioni regionali e i servizi autonomi sono autorizzati a sostenere spese per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni, anche su supporto informatico, ivi compreso l'acceso a pagamento a banche dati on-line, e inoltre spese per la partecipazione del personale con qualifica non inferiore a segretario a specifici corsi di aggiornamento professionale"; Considerato che l'art. 8, comma 54, della legge regionale n. 4/2001, ha abrogato i commi 47 e 48 dell'art. 8 della legge regionale n. 2/2000; Vista la circolare n. 5/2001, con la quale la Ragioneria generale forniva indicazioni in ordine all'ambito di applicazione ed alla corretta interpretazione della normativa regionale sopra indicata; Vista la D.G.R. n. 631 del 9 marzo 2001, attualmente in corso di registrazione alla Corte dei conti, concernente "articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18. Direttive generali per la gestione delle spese dell'ufficio di gabinetto per l'acquisto di attrezzature, libri, ecc., nonche' per la partecipazione a corsi di cui all'art. 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4"; Considerata, pertanto, la necessita' di apportare delle modifiche al predetto regolamento in attuazione delle nuove disposizioni; Visti il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato" ed il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, "regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale dello Stato", e., in particolare, gli articoli 41 e 92 del regolamento; Vista la legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni; Sentito il comitato dipartimentale per gli affari istituzionali che nella seduta del 9 marzo 2001, ha espresso parere favorevole sulle modifiche predisposte dall'ufficio di gabinetto; Visto l'art. 42 dello statuto regionale; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 632 del 9 marzo 2001; Decreta: Sono approvate le seguenti "modifiche al regolamento per l'esecuzione delle spese dirette per le esigenze operative dell'ufficio di gabinetto della presidenza della giunta regionale" approvato con decreto del presidente della giunta regionale 12 maggio 2000, n. 0157/Pres.: Art. 1. Modifiche all'art. 1 del decreto del presidente della giunta regionale 12 maggio 2000, n. 0157/Pres. 1 . Il comma 1 dell'art. 1 del decreto del presidente della giunta regionale 12 maggio 2000, n. 0157/Pres., e' sostituito dal seguente: "le spese dirette che l'ufficio di gabinetto della presidenza della Regione sostiene ai sensi dell'art. 8 commi 51 e 52, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 e dell'art. 8, commi 52 e 53, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, sono regolate dalle disposizioni seguenti.". 2. Al comma 2, lettera a), dell'art. 1 deI decreto del presidente della giunta regionale 12 maggio 2000, n. 0157/Pres. le parole "e locazione finanziaria" sono soppresse. 3. Al comma 2, lettera a), punto 1), dell'art. 1 del decreto del presidente della giunta regionale 12 maggio 2000, n. 0157/Pres., le parole "piante ornamentali e addobbi", sono sostituite dalle seguenti: "ornamenti, anche". 4. Al comma 2, lettera a), punto 4), dell'art. 1 del decreto del presidente della giunta regionale 12 maggio 2000, n. 0157/Pres., dopo la parola: "riviste", e' inserita la seguente: "giornali".